Sez. 1, Sentenza n. 2884 del 09/12/1966 (Rv. 325466 - 01)
FALLIMENTO, VENDITA - GIUDIZIALE - ESECUZIONE ORDINARIA O FALLIMENTARE - OGGETTO E DATA DELL'ALIENAZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE.*
FALLIMENTO, VENDITA - GIUDIZIALE - ESECUZIONE ORDINARIA O FALLIMENTARE - OGGETTO E DATA DELL'ALIENAZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL DECRETO DI AGGIUDICAZIONE.*
Nella vendita giudiziale, in Sede di esecuzione ordinaria o fallimentare, l'oggetto dell'alienazione e determinato dal decreto finale di aggiudicazione e trasferimento emesso ai sensi dell'art.580 cod. proc. civ. e la data di acquisto dei beni subastati da parte dell'offerente e quella di tale decreto. Conseguentemente, ove sorgano contestazioni sull'oggetto della subasta o sul regime giuridico dei beni alienati, la relativa indagine dovra essere diretta in primo luogo alla interpretazione del decreto stesso, ed eventualmente di altro provvedimento del giudice emesso in Sede di impugnativa di esso, e solo sussidiariamente alla interpretazione dei precedenti Atti del giudizio esecutivo, escluso sempre, pero, il riferimento ad una presunta volonta contrattuale delle parti, e tenendo, invece, presenti le norme che stabiliscono il regime legale delle vendite giudiziarie. Conf. 2216-63, 1872-59, 3603-59, 99-53.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)