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Sez. 5, Sentenza n. 4826 del 28/02/2014 (Rv. 629975 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Atti giudiziari - Trasmissione a distanza - Mediante mezzi di telecomunicazione - Possibilità di avvalersi del mezzo - Ai sensi dell'art. 7, terzo comma, legge n. 664 del 1986 - Formalità - Obbligo della sottoscrizione dell'atto - Disciplina stabilita nell'art. 10 legge n. 383 del 2001 - Portata.
Stato
decisa il 2014-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629975-01

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE

Qualora l'Avvocatura dello Stato si avvalga, ex art. 7, comma terzo, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi (nella specie, un ricorso per cassazione), l'obbligo della sottoscrizione ivi previsto è anche soddisfatto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente (nella specie, un ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria), oppure di un suo sostituto, <<purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale>>, non rilevando, per la funzione certificativa di questa sottoscrizione, che l'Ufficio che abbia materialmente ricevuto l'atto, ed il cui titolare abbia apposto la propria sottoscrizione, non coincida con quello competente alla trattazione della pratica in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7 com. 3, Legge 18/10/2001 num. 383 art. 10 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)