Sez. 5, Sentenza n. 12791 del 09/07/2004 (Rv. 575614 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Atti giudiziari - Trasmissione a distanza - Mediante mezzi di telecomunicazione - Possibilità di avvalersi del mezzo - Ai sensi dell'art. 7 comma terzo legge n. 664 del 1986 - Formalità - Obbligo della sottoscrizione dell'atto - Disciplina stabilita nell'art. 10 legge n. 383 del 2001 - Portata.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
Nel caso in cui l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, legge n. 664 del 1986, si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi (nella specie, ricorso per cassazione), l'obbligo della sottoscrizione è anche soddisfatto, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, legge n. 383 del 2001, con la sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio ricevente (nella specie, un ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria), oppure da un suo sostituto, <<purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale>>, senza che rilevi, non essendo richiesto dalla legge, che l'Ufficio che abbia materialmente ricevuto l'atto, e il cui titolare abbia apposto la propria sottoscrizione, non coincida con quello competente alla trattazione della pratica in sede amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7, Legge 18/10/2001 num. 383 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)