Sez. 5, Sentenza n. 3425 del 20/02/2015 (Rv. 634476 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Atti dell'Avvocatura dello Stato - Trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione - Doppia sottoscrizione dell'avvocato redattore e del funzionario titolare dell'ufficio ricevente - Necessità - Mancata sottoscrizione del funzionario - Inammissibilità - Fattispecie.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664 e dell'art. 10, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione (nella specie, il telefax) di atti giudiziari da parte dell'Avvocatura dello Stato è sottoposta, a pena d'inammissibilità, al doppio requisito che l'atto sia firmato dall'avvocato dello Stato che lo ha redatto e che la copia fotoriprodotta sia sottoscritta dal funzionario titolare dell'ufficio ricevente. (In applicazione di tale principio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui copia fotoriprodotta era priva della firma di detto funzionario o di un suo sostituto).
Riferimenti normativi: Legge 15/10/1986 num. 664 art. 7 com. 3, Legge 18/10/2001 num. 383 art. 10 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)