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Sez. 2, Sentenza n. 3389 del 07/05/1988 (Rv. 458761 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA - OBBLIGO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458761-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA - OBBLIGO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Le Disposizioni dell'art. 2226, secondo comma, cod. civ. - concernenti, in tema di prestazione di opera, la mancata denuncia, entro otto giorni dalla scoperta, delle difformità e dei vizi dell'opera e la prescrizione dell'Azione entro un anno dalla sua consegna - sono applicabili, ai sensi dell'art. 2230 cod. civ., anche alla prestazione d'opera intellettuale ove l'obbligazione del professionista debba, per il suo particolare contenuto, qualificarsi come un'obbligazione di risultato, avente ad oggetto la realizzazione di un Opus, anziché come un'obbligazione di mezzi, cui normalmente dà luogo l'Esercizio della professione intellettuale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)