Sez. 2, Sentenza n. 9316 del 18/04/2007 (Rv. 596558 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Incarico della redazione del progetto per la ristrutturazione di un immobile e della direzione dei lavori affidati alla impresa edile - Garanzia per vizi e/o difformità costruttivi fatti valere dal committente nei confronti del geometra - Prescrizione breve di cui all'articolo 2226, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione ordinaria decennale - Applicabilità - Fondamento - Presupposti - Accertamento del giudice di merito - Necessità - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
È soggetta a prescrizione ordinaria decennale la garanzia per vizi e/o difformità costruttive che il committente fa valere nei confronti del geometra incaricato - come nella specie - della redazione del progetto per la ristrutturazione di un immobile e della direzione dei lavori affidati alla impresa edile. Va infatti esclusa l'applicazione dell'articolo 2226, comma secondo, cod. civ. (prescrizione breve di un anno), atteso che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi esclusivamente tenendo presente la natura dell'attività esercitata (articolo 1176 cod. civ.) che ha come contenuto un'obbligazione di mezzi. Peraltro, l'accertamento del reale contenuto della prestazione del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se esaurientemente e logicamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2226 com. 2, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)