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Sez. L, Sentenza n. 28847 del 05/12/2008 (Rv. 605787 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Dipendenti postali - Direttore di divisione del ruolo ad esaurimento istituito con d.P.R. n. 748 del 1972 - Natura dirigenziale - Esclusione - Fondamento - Artt. 60, 61 e 73 del d.P.R. n. 748 del 1972 - Conseguenze - C.c.n.l. dei dirigenti del 1° agosto 1994 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605787-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Nell'ambito dell'amministrazione postale, la qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento istituito con d.P.R. n. 748 del 1972 non ha natura dirigenziale, atteso che, da un lato, dal combinato disposto degli artt. 60 e 61 del d.P.R. citato si evince che i funzionari direttivi per cui le rispettive qualifiche sono state conservate ad esaurimento sono quelli non inquadrati nella carriera dirigenziale e che, proprio per questo, non possono essere qualificati come dirigenti; dall'altro, l'art. 73 dello stesso d.P.R. riconosce. a detti funzionari, un trattamento pensionistico rapportato al trattamento economico che sarebbe loro spettato se, all'atto della cessazione del servizio, fossero stati inquadrati come dirigenti, attuando così una "fictio juris" che non avrebbe avuto ragione di essere se, in quanto titolari delle qualifiche ad esaurimento, essi fossero stati senz'altro da considerare come inseriti nella carriera dirigenziale. Ne consegue che al direttore di divisione del ruolo ad esaurimento è inapplicabile, anche sotto l'aspetto del trattamento economico, il contratto collettivo nazionale dei dirigenti entrato in vigore il 1° agosto 1994.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1972 num. 748 art. 60, DPR 30/06/1972 num. 748 art. 61, DPR 30/06/1972 num. 748 art. 73, Contr. Coll. 01/08/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)