Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
Testo vigente
Art. 63 Piante organiche delle carriere direttive
1. Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive sono specificate per ciascun ruolo organico, in conformita' di quanto disposto negli articoli precedenti, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.
Art. 64 Inquadramento di particolari categorie di personale
1. Gli impiegati delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche delle nuove carriere direttive, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica e l'ordine di ruolo.
2. Il personale dei servizi dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12 della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed alla data del 31 dicembre 1970 aveva conseguito l'ex coefficiente di stipendio 500 e' inquadrato in soprannumero, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualifica di ispettore capo del corrispondente ruolo direttivo ad esaurimento.
3. Il personale contemplato nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in godimento dello stipendio corrispondente ai parametri 387 e 426 e' inquadrato, in soprannumero, con effetto dalla data medesima, nella qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, quale modificata dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1206.
4. Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo compete il trattamento previsto dall'art. 55 del presente decreto.
Art. 65 Promozione a direttore di divisione
1. La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento puo' essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, soltanto agli impiegati delle carriere direttive, che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio; si prescinde da tale anzianita' per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, mediante concorso per merito distinto o esami di idoneita' o a seguito del corso-concorso previsto dall'art. 1, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e dell'inquadramento previsto dall'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 o mediante il concorso gia' previsto dal secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Per il personale proveniente dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, nominato direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo della Difesa, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e' riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianita' da ufficiale in servizio permanente effettivo e il corso-concorso superato e' cosiderato come concorso per merito distinto o esame di idoneita'.
3. La promozione e' conferita, anche in soprannumero, nel limite complessivo del cinquanta per cento della dotazione organica della qualifica di direttore di divisione, o equiparata, esistente al 31 dicembre 1970, di cui la meta' con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri due quarti, rispettivamente, con effetto dal 1° luglio 1973 e dal 1° luglio 1974.
4. I posti attribuiti in soprannumero e non utilizzati in ciascuno dei predetti anni possono essere conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il 1° luglio 1975. I posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente costituiscono posti di risulta.
5. I posti in soprannumero sono gradualmente riassorbiti a decorrere dal 1° luglio 1975, in ragione di due terzi delle successive vacanze.
6. Gli impiegati di cui al primo comma sono ammessi, altresi', agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, prevista dall'art. 54. Gli impiegati promossi conservano il titolo ad essere ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, del ruolo ad esaurimento.
7. Nei confronti degli impiegati che avevano conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, in base alle norme vigenti anteriormente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, nonche' degli impiegati indicati nell'art. 138 del decreto medesimo, ai fini della promozione alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, o equiparate, si applicano il disposto di cui all'art. 139, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica e le speciali analoghe disposizioni contenute nel medesimo. Nei confronti dei restanti impiegati contemplati nel primo comma del presente articolo, ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alle stesse qualifiche, e' richiesta l'anzianita' di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, o di almeno quattordici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.
8. Ai fini del computo dei periodi di effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva previsti dai precedenti commi primo e settimo e dalle norme ivi richiamate, il servizio prestato in carriera corrispondente a quella direttiva o nella carriera di concetto e' valutato, anche per gli impiegati delle carriere direttive ex speciali, nei limiti di cui agli articoli 41, commi primo e secondo, e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
9. Sono fatti salvi il disposto di cui all'art. 61 dello stesso decreto, quello dell'art. 71 della legge 27, febbraio 1958, n. 119 e le analoghe speciali disposizioni di legge.
Art. 66 Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975
1. Sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini previsti, rispettivamente, dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dall'art. 24 del presente decreto.
2. Per le promozioni a dirigente superiore si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337, salvo quanto previsto al successivo comma.
3. Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973 la promozione a dirigente superiore e' conferita, per meta' secondo il turno di anzianita' e per meta' mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianita' alla data dello scrutinio.
Art. 67 Esodo volontario
1. Ai dirigenti ed al restante personale delle carriere direttive i quali chiedano, entro il 30 giugno 1973, il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:
a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennita' una volta tanto; agli stessi effetti l'aumento di servizio e' di dieci anni per le donne con prole di eta' inferiore ai quattordici anni;
b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungimento del limite massimo di eta' per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita;
c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato ne faccia domanda o rivesta la qualifica terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione, o della indennita' una volta tanto, e dell'indennita' di buonuscita.
2. Per qualifica immediatamente superiore a quella posseduta si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento; ove, a causa dell'anomala struttura del ruolo organico, nella progressione gerarchica di una determinata carriera sia omessa una qualifica intermedia, ai fini della determinazione della predetta qualifica superiore si fa riferimento alla progressione gerarchica tipo, conforme a quella dell'allegato I.
3. Nei casi in cui per determinate qualifiche di particolari ruoli organici dirigenziali sia previsto il successivo conseguimento del trattamento economico stabilito dall'art. 47 per la qualifica superiore, agli stessi fini e' attribuito il trattamento economico previsto per quest'ultima qualifica, se l'interessato sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica meno elevata, o cinque aumenti periodici di stipendio, se sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica superiore.
4. Ai fini dell'applicazione delle norme concernenti l'esodo volontario, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, od equiparate, sono assimilati, rispettivamente, ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente; per gli impiegati che conseguiranno tali qualifiche successivamente, si considerano qualifiche immediatamente superiori, rispettivamente, quella di dirigente superiore e quella di primo dirigente alla seconda classe di stipendio; per i direttori aggiunti di divisione e per i direttori di sezione si considerano le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426.8
5. Ciascuno dei benefici indicati nei precedenti commi, anche se previsto da altre disposizioni di legge, puo' essere goduto una sola volta. Agli impiegati direttivi ed ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro la predetta data del 30 giugno 1973 e' concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni di cui ai precedenti commi, con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo.
6. L'esodo per il personale di cui al primo comma appartenente alle carriere tecniche e' consentito sino alla concorrenza dei posti ad esaurimento di cui all'art. 60, lettera a), a prescindere dalla qualifica rivestita dai dirigenti e dagli impiegati delle carriere direttive che ne fanno domanda. La precedenza e' data dall'ordine di presentazione delle domande e, a parita' di data, dalla maggiore eta' degli interessati.
7. L'esodo dei dirigenti e del restante personale delle carriere direttive, anche amministrative, del Ministero delle finanze potra' essere ritardato, con decreto del competente Ministro, sino ad un anno dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il termine di compimento del limite massimo di eta' stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, in relazione alle esigenze connesse alla riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1961, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera direttiva altrettanti posti, sino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.
9. Gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.
Art. 68 Disposizioni particolari per il personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni
1. Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, nei limiti dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, siano trasferiti alle Regioni a statuto ordinario in occasione del passaggio a queste ultime delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, e' attribuita, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento predetto, la promozione alla qualifica superiore.
2. Ove trattisi di dipendenti che rivestano gia' la qualifica terminale della rispettiva carriera, sono attribuiti, in luogo della promozione, cinque aumenti periodici di stipendio; agli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, gli stessi aumenti periodici sono attribuiti nella qualifica di dirigente superiore; agli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, e' attribuita la qualifica di dirigente superiore; ai direttori di sezione, ed equiparati, e' attribuita la qualifica di direttore aggiunto di divisione alla prima classe di stipendio, elevata alla seconda per gli impiegati contemplati dall'art. 139, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
3. Agli operai dello Stato sono attribuiti cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli goduti nella categoria di appartenenza.
4. Il personale non di ruolo, compreso nelle categorie di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e' inquadrato nelle corrispondenti carriere di ruolo organico, alla qualifica iniziale, con l'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio.
5. Il beneficio previsto dal presente articolo non e' cumulabile con quello di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e con quelli previsti dall'art. 67 del presente decreto.
6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale delle amministrazioni dello Stato comandato per le esigenze della prima costituzione degli uffici delle Regioni a statuto ordinario che sia immesso nei ruoli organici del personale delle predette Regioni nella loro prima istituzione. I benefici previsti sono concessi con effetto dalla data dell'immissione medesima.
7. Ai fini della partecipazione ai concorsi di ammissione nelle carriere delle magistrature amministrative il personale transitato, ai sensi dei precedenti commi, nei ruoli organici delle Regioni e' equiparato agli impiegati civili dello Stato.
Art. 69 Personale direttivo tecnico dei monopoli di Stato
1. Nei confronti degli impiegati del ruolo del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato nella carriera direttiva l'anzianita' complessiva prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 per la promozione a direttore di divisione si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 65.
2. Ai fini della promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, si applica il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 70 Attribuzioni degli uffici
1. I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari per i funzionari delle carriere direttive delle diverse qualifiche o livelli.
Art. 71 Conservazione delle attuali funzioni
1. Nella prima applicazione del presente decreto e sino a quando non si provvedera' a successive variazioni ai sensi del precedente art. 15, i dirigenti restano assegnati alle funzioni che esercitano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ove queste non siano comprese tra quelle dirigenziali, al conferimento delle nuove funzioni dirigenziali si provvede con il decreto di inquadramento previsto dal precedente art. 59.
2. I dirigenti generali conservano la qualifica di direttore generale acquisita in data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto anche se non esercitino le nuove funzioni di cui all'art. 7.
Art. 72 Inquadramento di personale di altre Amministrazioni
1. Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli 59 e 64 dovessero risultare vacanti nelle nuove dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, esclusa la qualifica di dirigente generale, e in quelle direttive, possono essere conferiti agli impiegati di corrispondente qualifica che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, prestino da almeno un anno ininterrotto servizio presso l'Amministrazione nei cui ruoli sussistano le vacanze.
2. Ai fini dell'inquadramento a dirigente la corrispondenza delle qualifiche e' stabilita in conformita' dell'allegato I.
3. L'inquadramento e' disposto, a domanda degli interessati, con decreto dei Ministri competenti, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione. Si osserva il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La domanda di inquadramento deve essere presentata entro un trimestre dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 73 Liquidazione e riliquidazione delle pensioni
1. Con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo previsto dal precedente art. 47, considerando in ogni caso l'indennita' di funzione corrispondente alla qualifica rivestita.
2. Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'art. 62.
3. Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni sostitutivi del personale direttivo, gia' in quiescenza, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base del trattamento economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente qualifica secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I.
Art. 74 Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali
1. Con il decreto previsto dal comma quarto dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvedera' alla riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali risultanti dalle allegate tabelle, per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato che sara' stabilita successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 75 Copertura dell'onere finanziario
1. All'onere netto a carico del bilancio per l'anno 1972, valutato in complessive L. 20 miliardi, ivi compresa la maggiore spesa conseguente all'attuazione dell'art. 67 per l'indennita' di buonuscita da rimborsare ai competenti fondi, si provvede quanto a L. 3 miliardi e a L. 17 miliardi, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1971 e 1972.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e a quello delle Amministrazioni autonome.
Art. 76 Rinvio alle disposizioni generali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni, con esso compatibili, relative alle corrispondenti carriere direttive. I riferimenti alle attuali qualifiche di dette carriere si intendono estesi a quelle dirigenziali secondo la corrispondenza risultante dall'allegato I. L'accantonamento dei posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici, in relazione a particolari posizioni di stato nelle qualifiche superiori, e' effettuato per i dirigenti, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva.
2. Ai fini di quanto previsto agli articoli 54, 59, 60, 61, 62, 64, 67 e 68 del presente decreto, il richiamo alle qualifiche di direttore di sezione, direttore aggiunto di divisione, direttore di divisione e ispettore generale deve intendersi riferito, per quanto riguarda il personale che progredisce soltanto per classi di stipendio, ai parametri di stipendio corrispondenti alle qualifiche suddette.
3. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 1972
LEONE
ADREOTTI - GAVA - MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, in conformita' della deliberazione delle Sezioni riunite in data 6 dicembre 1972, addi' 6 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 121. - CARUSO