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Sez. L, Sentenza n. 16709 del 26/11/2002 (Rv. 558750 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Principio di parità retributiva a parità di mansioni - Desumibilità dagli artt. 36 e 41 Cost. - Esclusione - Conseguenze - Trattamenti diversificati previsti da contratto collettivo - Sindacato giudiziale - Limiti - Fattispecie relativa alle disposizioni del c.c.n.l. per i dipendenti delle Poste in tema di trattamento economico spettante ai dipendenti della ex IX categoria e agli ispettori generali e ai direttori di divisione del ruolo ad esaurimento istituito con d.P.R. n. 748 del 1972.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558750-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Anche dopo la sentenza interpretativa di rigetto n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, né l'art. 36 Cost., né l'art. 41 Cost. possono individuarsi come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento. Ne consegue che, in presenza di disposizioni dei contratti collettivi che, ai fini della qualifica spettante a lavoratori addetti ad identiche mansioni, diversifichino nondimeno la posizione di taluni di essi in relazione a determinate circostanze personali, non è consentito al giudice del merito, sempre che le predette disposizioni non violino specifiche norme di diritto positivo, valutare la razionalità del regolamento di interessi realizzato dalle parti sociali, essendo lo stesso a queste riservato (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento a disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle poste che mantenevano ferma la distinzione di trattamento economico tra il personale della ex IX categoria e quello del soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione istituito con d.P.R. n. 748 del 1972, aveva ritenuto non configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro, avendo questo dato adempimento a una norma collettiva che, in quanto atto di esercizio dell'autonomia collettiva, si sottraeva al potere correttivo in sede di controllo giudiziario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 30/06/1972 num. 748 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 25, Decreto Legge 18/01/1986 num. 9 CORTE COST., Legge 24/03/1986 num. 78 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/1990 num. 344 art. 7 CORTE COST., Legge 23/01/1991 num. 21 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994 num. 65, Contr. Coll. 26/11/1994 num. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)