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Sez. 2, Sentenza n. 13640 del 24/06/2005 (Rv. 581656 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Contributi condominiali - Riscossione - Domanda proposta dall'amministratore nei confronti dei condomini - Competenza per territorio - Foro di cui all' art. 23 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581656-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI

Poichè l'amministratore di condominio nell'attività di riscossione dei contributi dovuti per l'utilizzazione delle cose comuni agisce in rappresentanza degli altri condomini, le controversie relative a tale riscossione, costituendo una lite fra condomini, sono devolute alla cognizione del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale (art. 23 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)