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Sez. U, Sentenza n. 20076 del 18/09/2006 (Rv. 591409 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Contributi condominiali - Riscossione - Domanda proposta dall'amministratore nei confronti dei condomini - Competenza per territorio - Foro speciale di cui all'art.23 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591409-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI

L'art.23 cod. proc. civ., che introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, trova applicazione anche alle liti tra condomino ed amministratore in ordine al pagamento dei contributi per l'utilizzazione delle cose comuni, agendo l'amministratore, nell'attività di riscossione, nella sua veste di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)