Sez. 2, Sentenza n. 6319 del 18/04/2003 (Rv. 562332 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Disciplina ex art. 23 cod. proc. civ. - Ambito di applicabilità - Controversie tra singoli condomini ed amministratore - Applicabilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI
In tema di competenza territoriale, l'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale esclusivo ancorché non inderogabile, del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, si riferisce a tutti i casi di comunione ex art. 1100 cod. civ. (e non solo ai condominii divisi per piano) perché le controversie siano assoggettabili alla disposizione in esame, è necessario che entrambe le parti siano condomini, dovendo ritenersi tali anche le controversie in cui l'amministratore del condominio agisca per la riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino, giacché, in tale caso, l'amministratore agisce in rappresentanza degli altri condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)