Sez. 6, Sentenza n. 1454 del 02/04/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 205463 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Annullamento da parte della cassazione della revoca della misura cautelare - Ordinanza del Tribunale del riesame in sede di rinvio - Ripristino della custodia cautelare originariamente disposta dal G.I.P. - Immediata esecutività - Necessità - Sospensione dell'esecuzione del provvedimento in attesa della decisione del nuovo ricorso per cassazione - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - In genere
L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di rinvio da parte della cassazione, conferma l'originaria ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. e annullata una prima volta dal tribunale della libertà è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia non estendendosi, per analogia, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310 comma terzo cod. proc. pen., anche se avverso il provvedimento cautelare sia proposto nuovamente ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)