Sez. 1, Sentenza n. 21172 del 13/10/2011 (Rv. 620195 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - TELEVISIVE | "Format" - Riconoscimento del diritto d'autore - Condizioni - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - TELEVISIVE
In tema di diritto d'autore relativo a programmi televisivi, al fine di stabilire se un "format" integri gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto di esclusiva, è necessario, in particolare quando si tratti di un'opera caratterizzata da uno sviluppo narrativo diacronico, articolata in una successione di episodi, che vi sia una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l' ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione.(Nella specie la Corte ha escluso che potesse essere protetta la mera ideazione, senza ulteriori dettagli, di una serie televisiva che aveva ad oggetto le vicende personali e l'attività di un commissariato di polizia romano in cui fosse presente in posizione di rilievo, una donna).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 100, Cod. Civ. art. 2575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)