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Sez. 1, Sentenza n. 17903 del 04/09/2004 (Rv. 576718 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - RADIOFONICHE | Titolo di un'opera - Tutelabilità - Presupposti - Fattispecie relativa a opera destinata alla radio e alla televisione, in forma di schizzo o traccia, ritenuta dal giudice di merito non originale.
Stato
decisa il 2004-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576718-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - RADIOFONICHE

A norma dell'art 100, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il titolo di un'opera dell'ingegno è protetto se ed in quanto individua l'opera stessa, della quale rappresenta il segno distintivo, costituendo l'efficacia individuatrice la ragione esclusiva della tutela giuridica. Ne consegue che esso è protetto ai sensi dell'art. 100 cit., non come bene autonomo, ma in quanto individua l'opera stessa, sicché non può esistere un diritto al titolo ove non esista l'opera dell'ingegno tutelata, da esso individuata (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il ricorso dell'Autore che chiedeva, fra l'altro, la tutela del nome di una propria opera, costituita solo da uno <schizzo> o <appunto di programma> o <scaletta> o <traccia>, destinata alla sua esecuzione attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive. La Suprema Corte è pervenuta a tale conclusione in quanto, con giudizio del giudice di merito, ritenuto insindacabile nella fase di legittimità, l'opera era stata ritenuta difettante del necessario requisito della originalità).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)