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Sez. U - , Ordinanza n. 33365 del 11/11/2022 (Rv. 666191 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Dipendenti ARPAV - Fondi contrattuali - Domanda di distribuzione delle quote residue - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666191-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La domanda proposta dai dipendenti dell'ARPAV (Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto), volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tutela la lesione del diritto soggettivo al pagamento di differenze sulla retribuzione, rispetto alla quale la illegittimità del mancato incremento dei fondi ad opera del datore, pur dedotta, costituisce una censura verificabile dal giudice in via incidentale.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)