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Sez. L, Sentenza n. 18204 del 03/07/2024 (Rv. 671857-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Dirigenti medici - Controversia avente ad oggetto la contestazione circa il mantenimento della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale - Posizione giuridica soggettiva - Diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione - Configurabilità - Conseguenze - Sindacato da parte del giudice ordinario di tutti i vizi dell'atto adottato dalla p.a. datrice di lavoro - Sussistenza. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671857-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Nella controversia in cui il dirigente medico contesta la legittimità dei provvedimenti adottati dalla p.a. datrice di lavoro sul mantenimento della retribuzione di posizione "variabile aziendale", prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1), Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)