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Sez. L, Sentenza n. 33975 del 05/12/2023 (Rv. 669558 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Controversia avente ad oggetto la contestazione circa la ripartizione o la determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato - Posizione giuridica soggettiva - Diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione - Configurabilità - Conseguenze - Sindacato da parte del giudice ordinario di tutti i vizi dell'atto adottato dalla P.A. datore di lavoro - Sussistenza. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669558-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini

dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)