diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15870 del 11/03/2015 Ud. (dep. 16/04/2015) Rv. 263320 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Divieto di partecipazione a pubbliche riunioni - Recarsi allo stadio per assistere ad una partita di calcio - Reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263320-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale la condotta di recarsi allo stadio per assistere ad una partita di calcio, integrando detto comportamento la violazione del divieto imposto al sorvegliato speciale di partecipare a pubbliche riunioni. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato in esame, rientra nel concetto di pubblica riunione qualsiasi situazione in cui può intervenire un numero elevato ed indeterminato di persone, tale da rendere più difficile il controllo dei presenti e più agevole la commissione di reati).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)