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Sez. 1, Sentenza n. 28964 del 11/03/2003 Ud. (dep. 08/07/2003) Rv. 224925 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione agli obblighi del sorvegliato speciale - Violazione all'obbligo di non partecipare a pubbliche riunioni - Partita di calcio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224925-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Il divieto imposto al sorvegliato speciale di non partecipare a "pubbliche riunioni" va inteso nel senso di non prendere parte a qualsiasi riunione di più persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico, al quale abbiano facoltà di accesso un numero indeterminato di persone, indipendentemente dal motivo della riunione. (Fattispecie in tema di partecipazione ad una partita di calcio allo stadio)

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)