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Sez. 3, Sentenza n. 266 del 11/01/2006 (Rv. 586970 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Superiore alla misura legale - Atto scritto - Necessità "ad substantiam" - Riconoscimento di debito degli interessi contenuto in altro atto successivo - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Sostituzione del tasso legale a quello convenzionale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586970-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è necessaria la forma scritta "ad substantiam", la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale. L'eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l'atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto idoneo alla costituzione dell'obbligazione di pagare interessi in misura ultralegale il richiamo integrale, nel verbale di consegna del bene oggetto del contratto, del documento contenente la clausola relativa agli interessi, la cui firma era stata disconosciuta dalla parte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)