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Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005 (Rv. 580642 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Interessi ultralegali - Determinazione convenzionale "per relationem" - Contratti bancari - Regime anteriore alla legge sulla trasparenza bancaria - Riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza - Sufficiente univocità - Esclusione - Rinvio ad una disciplina nazionale stabilità in termini chiari e vincolanti - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580642-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990, n.287).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 10/10/1990 num. 287 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)