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Sez. 1, Sentenza n. 621 del 15/01/2007 (Rv. 593774 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Cessione volontaria dell'immobile espropriando - Forma scritta - Necessità - Prova - Riconoscimento di debito - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593774-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

Il negozio di cessione volontaria, concluso da un'amministrazione comunale nell'ambito di un procedimento espropriativo, si deve ritenere soggetto, al pari di ogni contratto stipulato dalle pubbliche amministrazioni, all'osservanza di tutti gli adempimenti richiesti dall'evidenza pubblica, primo fra tutti il requisito della forma scritta "ad substantiam", che ne costituisce elemento essenziale avente funzione costitutiva e non dichiarativa, conseguendone che la prova dell'esistenza e del contenuto di tale negozio, specie per quanto attiene all'obbligazione di pagare il prezzo, da parte dell'amministrazione, non può essere fornita attraverso la confessione o il riconoscimento di debito.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)