Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012 (Rv. 621546 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Ricorso avverso cartella di pagamento - Contestazione della mancata notifica degli atti impositivi presupposti - Legittimazione passiva concorrente dell'ente impositore e del concessionario - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore. (Fattispecie relativa a cartella di pagamento avente ad oggetto tasse automobilistiche).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)