Sez. U, Sentenza n. 2700 del 17/12/1970 (Rv. 349156 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - RIFERIBILITA ALLA PA DEL LORO COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - DIPENDENTI DI ESSA - RIFERIBILITA ALLA PA DEL LORO COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO - LIMITI.*
Di regola, poiche l'operato degli organi dello stato e degli enti pubblici, nell'esplicazione delle funzioni che sono loro proprie, e da considerarsi come operato della stessa pubblica amministrazione, la quale non puo raggiungere i suoi fini se non attraverso i suoi organi, l' amministrazione e tenuta a rispondere direttamente, allorche l'attivita dei suoi organi leda una situazione giuridica di altre persone. Tuttavia cio non esclude che talora l'attivita produttiva del danno non sia riferibile alla pubblica amministrazione e sia riferibile ad un ente diverso da quello da cui il funzionario, l'organo o l'ufficio dipende. Cio e del caso in cui l'Azione del dipendente sia un atto personale dell'agente, come nell'ipotesi in cui l'atto sia viziato da incompetenza assoluta (straripamento di potere) e come nel caso in cui l'atto sia stato posto in essere dal dipendente fuori dell'esplicazione delle funzioni amministrative.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)