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Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 12/07/1974 (Rv. 370414 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - ATTO ILLECITO DEI DIPENDENTI - RESPONSABILITA DIRETTA DELLA PA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370414-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - ATTO ILLECITO DEI DIPENDENTI - RESPONSABILITA DIRETTA DELLA PA - CONDIZIONI - LIMITI.*

La responsabilita diretta per atto illecito sussiste a carico della pubblica amministrazione, a norma dell'art 29 della Costituzione, per tutte le attivita giuridiche o materiali poste in essere dai pubblici funzionari dipendenti al di fuori da ogni rapporto negoziale col danneggiato. Unico ulteriore requisito, oltre ai requisiti normali previsti in tema di responsabilita aquiliana, per la sussistenza della stessa nei confronti della pubblica amministrazione e che l'attivita del funzionario dipendente costituisca esplicazione dell'attivita propria dell' ente pubblico dal quale dipende, in quanto diretta al conseguimento dei fini istituzionali dello stesso, nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio e del servizio al quale il dipendente e addetto; mentre la responsabilita vien meno soltanto se il fine privato ed egoistico da cui il dipendente e mosso si riveli assolutamente estraneo alla amministrazione, escludendo ogni collegamento di necessaria occasionalita con le attribuzioni proprie dell'agente. (V 2700'70, mass n 349156; 2980'67, mass n 330676).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)