Sez. U, Sentenza n. 997 del 09/04/1973 (Rv. 363396 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - RESPONSABILITA DEI PUBBLICI IMPIEGATI E DELLO STATO - FONDAMENTO RISPETTIVO - NORME SULLA RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO - APPLICABILITA - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA PA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI - RESPONSABILITA DEI PUBBLICI IMPIEGATI E DELLO STATO - FONDAMENTO RISPETTIVO - NORME SULLA RESPONSABILITA PER FATTO ILLECITO - APPLICABILITA - LIMITI.*
L'art 28 della Costituzione postula due distinte norme: l'una che stabilisce il principio della responsabilita in proprio delle persone che agiscono quali organi della pubblica amministrazione; l'altra che importa la responsabilita della stessa pa per gli Atti illeciti commessi dai funzionari dipendenti, responsabilita che ha natura diretta in virtu del cosiddetto rapporto organico, che immedesima l'attivita degli organi con quelli dell'ente pubblico. Nell'un caso come nell'altro l'art 28 della Costituzione opera un rinvio alle Disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano i rapporti tra privati in materia di responsabilita per fatto illecito e che debbono, quindi, ritenersi applicabili anche in relazione alla responsabilita della pubblica amministrazione, salvo che non vi sia una disposizione contraria o sussista una ragione di incompatibilita in relazione alla natura soggettiva dell'ente pubblico o della relativa attivita. (V 2700/70, mass n 349156; 2980/67, mass n 330676).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)