Sez. 1, Sentenza n. 6540 del 19/05/2000 (Rv. 536716 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI) | Pubblico di fornitura di beni e servizi - Finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti - Corrispettivo - Ritardo nel pagamento - Sospensione della decorrenza degli interessi ex art. 13, n. 3.2 del D.L. n. 55 del 1983 - Condizioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE CON LA VENDITA, IL CONTRATTO D'OPERA ED IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DISTINZIONI)
In tema di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi, la condizione posta dall'art. 13, n. 3.2, del D.L. n. 55 del 1983, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 131 del 1983, per l'operatività della sospensione della decorrenza degli interessi - "purché detta circostanza sia stata richiamata nel bando" - va intesa nel senso che in detto bando deve essere inserita l'indicazione che le opere o i servizi sono finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti, e non anche la trascrizione del dato normativo di riferimento, e neppure la specifica previsione contenuta nella legge stessa dell'esclusione dal calcolo del periodo di mora del tempo intercorrente tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 13 n. 3, Legge 28/04/1983 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)