Sez. 2, Sentenza n. 7343 del 08/08/1997 (Rv. 506559 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Comune - Finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti - Corrispettivo - Ritardo nel pagamento - Interessi moratori - Esclusione per il periodo tra la domanda e l'erogazione del mutuo (legge 131 del 1983) - Condizioni - Richiamo espresso della norma in contratto o della circostanza nel bando di gara - Necessità - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
Se dal contratto di appalto, stipulato da un Comune per l'esecuzione di un'opera, è desumibile il finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti, si applica l'art. 13, ultimo comma del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55(convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 131), a norma del quale sulla somma da pagare a titolo di corrispettivo non decorrono gli interessi moratori per il tempo intercorrente tra "la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale", anche se nel contratto manca il richiamo a tale norma, e nel bando di gara quello della relativa circostanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375, Legge 28/02/1983 num. 55 art. 13, Legge 26/04/1983 num. 131 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)