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Sez. 1, Sentenza n. 13752 del 27/06/2005 (Rv. 583119 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Interessi per ritardato pagamento - Decorrenza - Disciplina ex art. 13, comma sesto, D.L. n. 55 del 1983 - Applicabilità - Sussistenza - Richiamo nel bando di gara della sola "circostanza" del finanziamento da parte della Cassa DD. e PP. - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583119-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

Il comma sesto dell'art. 13 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, introdotto dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131 - il quale dispone che "qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara" - è applicabile anche ai contratti di appalto di opere pubbliche, e la condizione da esso posta per l'operatività della sospensione della decorrenza degli interessi ("purché detta circostanza sia stata richiamata nel bando") va intesa nel senso che nel bando deve essere inserita l'indicazione che le opere o i servizi sono finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti, e non anche la trascrizione del dato normativo di riferimento, e neppure la specifica previsione contenuta nella legge stessa dell'esclusione dal calcolo del periodo di mora del tempo intercorrente tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 13, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)