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Sez. 3, Sentenza n. 2324 del 09/08/1973 (Rv. 365641 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365641-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*

E compito esclusivo del giudice di merito provvedere alla qualificazione giuridica della domanda sulla base dei fatti prospettati dalle parti, anche prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che sia stata usata dalle parti stesse, con il solo limite della corrispondenza tra la domanda e la pronuncia in relazione alla situazione fatta valere e alle conseguenze giuridiche di cui si pretende l'attuazione. L'interpretazione del giudice di merito e sindacabile in Sede di legittimita solo sotto i profili dell'esattezza giuridica e della coerenza legale. (Conf 283/73, mass n 362159; 3265/72, mass n 361077).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)