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Sez. 2, Sentenza n. 11199 del 28/08/2000 (Rv. 539777 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Vizio di "ultra o extra petita" - Configurabilità - Condizioni - Censurabilità in Cassazione - Fondamento - Error in procedendo - Conseguenze - Diversa fattispecie della erronea interpretazione o qualificazione della domanda - Accertamento di fatto - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in Cassazione - Condizioni - Errore logico o giuridico della motivazione.
Stato
decisa il 2000-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539777-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

Il ricorso in Cassazione per omesso esame di una domanda o pronuncia su domanda non proposta, configura la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ, e cioè un errore di natura processuale, perché il giudice, alterando taluno degli elementi obbiettivi di identificazione dell'azione (causa "petendi e petitum"), o introducendone un nuovo, nega ad una delle parti il bene richiesto o ne attribuisce uno diverso, e determina il potere dovere della Corte di Cassazione di procedere all'esame diretto degli atti. Invece il ricorso per errata interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, comportando l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, costituisce in tipico accertamento di fatto, censurabile dalla Cassazione, se il ricorrente denuncia quale canone ermeneutico è stato violato, soltanto se la motivazione è giuridicamente o logicamente viziata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)