Sez. 2, Sentenza n. 10638 del 29/11/1996 (Rv. 500896 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento disciplinare a carico dei giornalisti - Visione dei verbali e confutazione delle prove raccolte - Diritto dell'incolpato e del suo difensore - Presentazione di nuovi documenti e deduzione di ulteriori prove - Ammissibilità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
L'art. 56 legge 3 febbraio 1963 n. 69, che regola il procedimento disciplinare a carico dei giornalisti, deve essere interpretato, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 505 del 1995, nel senso che ove l'istruttoria prosegua in detta sede, per l'accertamento dei fatti attraverso la raccolta delle prove, pur non essendo prevista la presenza dell'incolpato e del suo difensore, deve essere riconosciuto il diritto di prendere visione dei verbali e di confutare le prove raccolte non solo attraverso memorie illustrative, ma anche con la presentazione di nuovi documenti e con la deduzione di altre prove, compresa la richiesta di risentire testimoni su fatti e circostanze specifiche rilevanti ed attinenti alle contestazioni. (Vedi sentenza C.Cost. 505/95)
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)