Sez. 3, Sentenza n. 9281 del 04/05/2005 (Rv. 581844 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento disciplinare a carico dei giornalisti - Disciplina ex art.297 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare a carico dei giornalisti, la disciplina contenuta nell'art. 297 cod. proc. civ. (a mente del quale "il processo sospeso deve essere riassunto, a pena di estinzione, nel termine perentorio di sei mesi", in attuazione di un dettato normativo funzionale alla tutela di interessi meramente privati) non è legittimamente applicabile al procedimento stesso, che persegue, viceversa, il pubblico interesse al corretto esercizio della professione. Difatti, mentre l'inattività delle parti che comporta l'estinzione del procedimento civile ex artt. 297 e 307 del codice di rito è strettamente collegata al principio dispositivo proprio di tale sottosistema processuale, il procedimento disciplinare "de quo" ha inizio d'ufficio o su richiesta del P.G., ad ulteriore conferma della sua natura, eminentemente pubblicistica, e senza che, in contrario, spieghi influenza la diversa disciplina dettata in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati (per il quale trova, invece, applicazione il primo comma del citato art. 297), attesa la specialità e disomogeneità delle singole discipline relative alle diverse professioni intellettuali (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 505 del 1995).
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 56 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)