Sez. U, Sentenza n. 8094 del 27/06/1987 Ud. (dep. 04/07/1987) Rv. 176358 - 01
CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - IN GENERE - NOMINA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI TOGATI - POTERE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NOMINARE E SOSTITUIRE I MEMBRI TOGATI IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DELLE "TABELLE" - ARTICOLI 5 E 3, COMMA TERZO, D.L. 29 MAGGIO 1987 N. 208 - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 25, COMMA PRIMO, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE DI ASSISE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - IN GENERE - NOMINA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI TOGATI - POTERE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NOMINARE E SOSTITUIRE I MEMBRI TOGATI IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DELLE "TABELLE" - ARTICOLI 5 E 3, COMMA TERZO, D.L. 29 MAGGIO 1987 N. 208 - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART. 25, COMMA PRIMO, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 3, comma terzo, d.l. 29 maggio 1987 n. 208 nella parte in cui hanno confermato il disposto dell'art. 8, comma terzo, della legge 10 aprile 1951 n. 287 parzialmente modificandolo con il consentire ai presidenti delle corti di appello di provvedere non solo alle sostituzioni, ma anche alle nomine dei magistrati componenti le corti di assise, in attesa dell'approvazione delle proposte cosiddette tabellari ad opera del consiglio superiore della magistratura, prima dell'adozione della delibera consiliare e della conseguente emanazione del relativo decreto presidenziale, è manifestamente infondata in relazione all'art. 25, comma primo, della Costituzione (principio del giudice naturale precostituito per legge), in quanto il disposto dei citati articoli 5 e 3 del d.l. 29 maggio 1987 n. 208 ha sostanzialmente recepito il contenuto della normativa precedentemente in vigore (R.d. 14 dicembre 1865 n. 2641, art. 91; decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945 n. 232 e legge 24 marzo 1958 n. 195, art. 42) la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza 156 del 1963 in considerazione della necessità di assicurare la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale le quali sono attributi essenziali di essa. (V mass n 176350, per altre questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalla medesima sentenza; (V mass n 176359, per altre questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalla medesima sentenza; (V mass n 176360, per altre questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalla medesima sentenza).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Regio Decr. 14/12/1865 num. 2641 art. 91, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 113, Decr. Legge Luogoten. 03/05/1945 num. 232 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 10/04/1951 num. 287 art. 8, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 10 bis, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 42, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 42, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 29/05/1987 num. 208 art. 3, Decreto Legge 29/05/1987 num. 208 art. 4, Decreto Legge 29/05/1987 num. 208 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)