Sez. 2, Sentenza n. 3814 del 15/04/1998 (Rv. 514500 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - PARZIALE | Accettazione - Facoltà del creditore.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - PARZIALE
Il creditore non è tenuto ad accettare un adempimento parziale, pur avendo facoltà, in previsione di contestazioni di una sua maggiore pretesa od altro, di accettare o domandare un pagamento parziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)