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Sez. 2, Sentenza n. 3814 del 15/04/1998 (Rv. 514500 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - PARZIALE | Accettazione - Facoltà del creditore.
Stato
decisa il 1998-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514500-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - PARZIALE

Il creditore non è tenuto ad accettare un adempimento parziale, pur avendo facoltà, in previsione di contestazioni di una sua maggiore pretesa od altro, di accettare o domandare un pagamento parziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)