Sez. U, Sentenza n. 108 del 10/04/2000 (Rv. 535479 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PARZIALE | Facoltà di richiesta, anche in via monitoria - Sussistenza - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PARZIALE
In assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall'art. 1181 cod. civ., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)