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Sez. L, Sentenza n. 334 del 14/01/1997 (Rv. 501751 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Sentenza della Corte costituzionale n.497 del 1988 - Domanda di adeguamento del valore monetario - Applicabilità dei termini di cui agli artt. 129 R.D.L. n.1827 del 1935, 7 d.P.R. n. 1323 del 1955 e 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Esclusione - Prescrizione decennale - Operatività.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501751-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA

Qualora l'esercizio di un diritto di credito sia sottoposto al termine di decadenza, la richiesta di un pagamento solo parziale, che rientra nella facoltà del creditore ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., vale ad impedire la decadenza anche in ordine alla frazione residua del credito non richiesta. Conseguentemente l'assicurato, il quale, avendo fatto richiesta dell'indennità di disoccupazione in agricoltura, abbia accettato il pagamento parziale costituito dall'importo dell'indennità senza la rivalutazione prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge 6 aprile 1974 n. 174, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario dell'indennità di disoccupazione ivi indicato - può poi chiedere tale integrazione senza essere assoggettato al termine previsto per l'acquisto del diritto (di cui all'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n.1827 e all'art. 7 d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323), atteso che il diritto all'integrazione stessa, in quanto concernente una prestazione unica che comporta un'erogazione una tantum e non periodica, è soggetto unicamente all'ordinaria prescrizione decennale, stante anche l'inapplicabilità alla fattispecie sia dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, sul mancato rispetto dei termini per l'esercizio dell'azione giudiziaria, sia anche dell'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n.103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, che, nel prevedere in particolare la decadenza dal diritto ai ratei pregressi della prestazione previdenziale in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, si riferisce soltanto alle prestazioni periodiche e non già a quelle meramente transitorie ovvero erogate una tantum, anche se pagabili, come l'indennità di disoccupazione in questione, in due soluzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 06/04/1974 num. 174, DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1996 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)