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Sez. U, Sentenza n. 4562 del 12/10/1978 (Rv. 394237 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - INAM - IN GENERE - FUSIONE NELL'INAM DELLE CASSE MUTUE AZIENDALI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLE CASSE GIA ESISTENTI ALL'1 GIUGNO 1943 - ENTE AZIENDALE COSTITUITO SUCCESSIVAMENTE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - GIURISDIZIONE - SPETTANZA AL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1978-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394237-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - INAM - IN GENERE - FUSIONE NELL'INAM DELLE CASSE MUTUE AZIENDALI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLE CASSE GIA ESISTENTI ALL'1 GIUGNO 1943 - ENTE AZIENDALE COSTITUITO SUCCESSIVAMENTE - RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - GIURISDIZIONE - SPETTANZA AL GIUDICE ORDINARIO.*

La fusione nell'INAM delle casse mutue aziendali e di altri enti di assistenza per le malattie dei lavoratori, prevista dall'art 38 della legge 11 gennaio 1943 n 138, e verificatasi automaticamente alla data del 1 giugno 1943 (fissata dall'art 1 del RD 6 maggio 1943 n 400), opera con esclusivo riguardo agli enti gia esistenti all'indicata data. Pertanto, poiche detta fusione ope legis va negata nei confronti di uno di detti enti che sia stato costituito successivamente (nella specie, cassa mutua per il personale della ACEA), deve ritenersi, a prescindere da ogni questione sull'eventuale contrarieta di tale Costituzione a quelle norme, che i dipendenti dell'ente medesimo non abbiano lo status di impiegati dell'INAM, e, cioe, di pubblici impiegati, con la conseguenza che le controversie inerenti al loro rapporto di lavoro, di natura privatistica, non sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Regio Decr. 06/05/1943 num. 400 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)