Sez. 1, Sentenza n. 4501 del 23/08/1985 (Rv. 441965 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENTI PREVISTI DALL'ART. 38 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1943 N. 138 - FUSIONE NELL'INAM - CONSEGUENZE - IMPUTABILITÀ ALL'INAM DELLA ATTIVITÀ COMPIUTA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - ENTI PREVISTI DALL'ART. 38 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1943 N. 138 - FUSIONE NELL'INAM - CONSEGUENZE - IMPUTABILITÀ ALL'INAM DELLA ATTIVITÀ COMPIUTA.*
La fusione nell'i.N.A.M. degli enti contemplati dall'art. 38 della legge 11 gennaio 1943 n. 138 (nella specie, cassa mutua aziendale) si verifica "ope legis" alla data dell'1 giugno 1943 (art. 1 del R.d. 6 maggio 1943 n. 400), con la conseguenza che, se dopo tale data quegli enti vengano lasciati operare di fatto, ancorché in posizione di autonomia, la relativa attività, dovendosi qualificare come proveniente da un organo dell'istituto, resta imputabile all'istituto medesimo. Detto principio è applicabile anche con riguardo alla responsabilità restitutoria per somme che siano state indebitamente pretese a titolo contributivo nei confronti del datore di lavoro, mentre è in proposito irrilevante che si tratti di Atti illegittimamente posti in essere da uno di detti enti in violazione della disciplina introdotta dalla citata legge n. 138 del 1943, essendo questa circostanza attinente al rapporto interno fra l'i.N.A.M. ed il suo organo, e quindi non opponibile al terzo. (V 919/82, mass n 418780; (V 5854/81, mass n 416586; (V 4562/78, mass n 394237).*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Regio Decr. 06/05/1943 num. 400 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)