Sez. L, Sentenza n. 6131 del 16/11/1982 (Rv. 423825 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO DI DIRITTO COMUNE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ESPRESSIONE "LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO" DI CUI AL C.C.N.L. 19 APRILE 1973 PER I METALMECCANICI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO DI DIRITTO COMUNE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ESPRESSIONE "LAVORATORE CONSIDERATO IN SERVIZIO" DI CUI AL C.C.N.L. 19 APRILE 1973 PER I METALMECCANICI.*
L'interpretazione delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in Sede di legittimità, sempreché sia sostenuto da adeguata e corretta motivazione. (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito la quale, con riguardo al C.C.n.L. 19 aprile 1973 per i metalmeccanici, aveva ritenuto che lavoratore "considerato in servizio", ai fini della corresponsione della gratifica natalizia di cui all'art. 15 di tale contratto, fosse anche il lavoratore in sciopero, assimilandolo, con un'interpretazione estensiva degli artt. 18 e 19 del medesimo contratto, al lavoratore ammalato o infortunato). (V 502/81, mass n 410980; (Conf 5446/82; (Conf 738/79, mass n 396193; (Conf 3792/78, mass n 393340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973 num. 15, Contr. Coll. 19/04/1973 num. 18, Contr. Coll. 19/04/1973 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)