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Sez. L, Sentenza n. 132 del 09/01/1979 (Rv. 396193 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - COMMESSE E CAPI REPARTO DI UN GRANDE MAGAZZINO - ASSICURAZIONE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1979-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396193-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - COMMESSE E CAPI REPARTO DI UN GRANDE MAGAZZINO - ASSICURAZIONE - OBBLIGATORIETA.*

Le commesse e i capi-reparto di un grande magazzino svolgono un'attivita che comporta, in via del tutto normale, l'uso di impianti elettrici (come scale mobili e ascensori) in dipendenza del quale essi si trovano esposti al rischio di infortunio, operando in un ambiente organizzato per lavori, opere e servizi che richiedano l'impiego di detti impianti: conseguentemente, detto personale deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt 1 e 4 del DPR 30 giugno 1965, n 1124.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)