Sez. 3, Sentenza n. 3004 del 07/05/1980 (Rv. 406762 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - PER I CONTRATTI - ESTENSIBILITA AGLI ATTI NEGOZIALI UNILATERALI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 1324 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE - PER I CONTRATTI - ESTENSIBILITA AGLI ATTI NEGOZIALI UNILATERALI - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART 1324 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
I limiti di ammissibilita della prova testimoniale stabiliti, riguardo ai contratti, dagli artt 2721 e seguenti cod civ concernono il 'contrattò nell'accezione tecnica precisata dall'art 1321 cod civ e, pertanto, all'infuori delle ipotesi, espressamente previste dall'art 2726 cod civ, del pagamento e della remissione del debito, non sono estensibili agli Atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale - come il riconoscimento del debito - in forza della disposizione dell'art 1324 cod civ, la quale invece estende a tali Atti, in quanto con essi compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale. (Conf 2924/75, mass n 376985; (Conf 171/70, mass n 344948; (contra 1145/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)