Sez. 3, Sentenza n. 10989 del 14/07/2003 (Rv. 565016 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE | Divieto di prova testimoniale per i contratti - Estensibilità agli atti negoziali unilaterali - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE
I limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, riguardo ai contratti, dagli artt. 2721 e seguenti cod. civ. roncernono il 'contrattò nell'accezione tecnica precisata dall'art 1321 cod. civ., e pertanto, all'infuori delle ipotesi espressamente previste dall'art 2726 cod. civ. del pagamento e della remissione del debito, non sono estensibili agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale - come il riconoscimento del debito e Il pagamento - in forza della disposizione dell'art 1324 cod. civ., la quale invece estende a tali atti, in quanto con essi compatibili, soltanto le norme che disciplinano il contratto nel suo aspetto sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)