Sez. L, Sentenza n. 4065 del 23/04/1999 (Rv. 525682 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine ai sensi dell'art. 8 bis D.L. 17 del 1983 - Provvedimento autorizzatorio dell'Ispettorato del lavoro - "Condicio iuris" rispetto alla successiva stipula dei contratti - Configurabilità - Sindacato del giudice ordinario sul suddetto provvedimento - Oggetto - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'ipotesi di assunzione di lavoratori a termine prevista dall'art. 8 bis D.L. n. 17 del 1983 (convertito in legge n. 79 del 1983) è una fattispecie a struttura complessa, essendo prevista una procedura di controllo amministrativo in ordine alla sussistenza dei previsti requisiti; il provvedimento autorizzatorio dell'ispettorato del lavoro si configura, pertanto, quanto alla liceità del termine apposto, come una "condicio iuris" dei singoli contratti stipulati dalle parti nell'esercizio dell'autonomia privata, ed il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria sul suddetto provvedimento autorizzatorio può esercitarsi unicamente con riguardo all'esistenza dei presupposti formali del provvedimento, ma non può estendersi anche al merito delle valutazioni con lo stesso operate in ordine all'identificazione dei periodi dell'anno in cui si verificano, nelle singole province, le cosiddette punte stagionali, nonché in ordine alla sussistenza delle altre condizioni legittimanti l'assunzione a termine, trattandosi di valutazioni espressamente rimesse dalla legge alla discrezionalità tecnica dell'autorità amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)