Sez. U, Sentenza n. 3354 del 11/04/1994 (Rv. 486107 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere | Punte stagionali - Assunzione a termine di lavoratori subordinati - Condizioni ex art. 1 D.L. n. 876 del 1977 - Valore di "condicio iuris" proprio del provvedimento determinativo dei periodi e delle condizioni - Legittimità di tale provvedimento - Valutazione individuale da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Mancanza del potere di verificare il merito del provvedimento sulle punte stagionali - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere
L'art. 1 del D.L. 3 dicembre 1977 n. 876 - convertito in legge 3 febbraio 1978, n. 18 ed integrato dall'art. 8 bis del D.L. 29 gennaio 1983 n. 17, introdotto dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79 - nel consentire l'assunzione a termine di lavoratori subordinati quando si verifichi, in qualsiasi settore economico ed in limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione della attività lavorativa cui non sia possibile sopperire col normale organico, subordina, tuttavia, tale possibilità all'esistenza di un provvedimento dell'Ispettorato Provinciale del lavoro, determinativo dei periodi e delle condizioni suddette, il quale assume il valore di "condicio juris" rispetto ai singoli contratti stipulati dalle parti e, quanto alla sua legittimità, è suscettibile di valutazione incidentale da parte del giudice ordinario, cui spetta la cognizione sulla domanda del lavoratore intesa a far valere il diritto soggettivo alla conversione di più contratti a termine illegittimamente stipulati in un unico contratto a tempo indeterminato, senza che alla giurisdizione ordinaria sulla relativa controversia sia d'ostacolo la spettanza al detto giudice del solo potere di verificare l'esistenza dei presupposti formali del provvedimento e non anche il merito delle valutazioni concernenti l'identificazione delle punte stagionali, trattandosi di vincoli che attengono ai limiti interni di siffatta giurisdizione e quindi non rilevano ai fini della sua affermazione.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)