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Sez. L, Sentenza n. 4811 del 03/05/1991 (Rv. 471936 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Contratto di lavoro a tempo parziale - Nullità per mancanza della forma solenne - Conversione in contratto a tempo pieno - Inammissibilità - Limiti - Diritto alla retribuzione proporzionale e non alla retribuzione prima - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1991-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471936-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere

La nullità del contratto di lavoro a tempo parziale, determinata dalla mancanza della forma solenne per esso prevista (art. 5, secondo comma, decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modifiche, dalla legge n. 853 del 1984), non ne importa la conversione in un rapporto di lavoro a tempo pieno bensì comporta, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., che il lavoratore, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, ha diritto alla retribuzione in relazione alla ridotta attività lavorativa effettivamente svolta, e non già in relazione alla (non svolta) attività lavorativa del contratto a tempo pieno, salva la prova che le parti, nonostante la nullità della clausola del part-time, avrebbero voluto il contratto come a tempo pieno (art. 1419, primo comma, cod. civ.) e che il lavoratore-indipendentemente da atti di formale costituzione in mora del datore di lavoro - abbia messo a disposizione del medesimo le proprie (ulteriori) energie lavorative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1412, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)