Sez. L, Sentenza n. 10029 del 25/11/1994 (Rv. 488823 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto a tempo parziale - Principio della proporzionalità della retribuzione - Operatività - Emolumenti volti a compensare la qualità più che la quantità delle prestazioni e a derogare "in melius" a detto principio - Inclusione univoca nei contratti collettivi o individuali - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Il principio costituzionale della proporzionalità della retribuzione sia alla quantità che alla qualità del lavoro è applicabile anche al contratto di lavoro a tempo parziale, essendo esplicitamente previste, nella disciplina dettata dall'art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modifiche, in legge 19 dicembre 1984 n. 863, ipotesi di deroga a tale canone di proporzionalità. L'autonomia collettiva (nonché quella individuale) può prevedere emolumenti diretti a compensare gli aspetti qualitativi della prestazione lavorativa a scapito degli aspetti quantitativi, purché a vantaggio del lavoratore, e può introdurre, in materia di trattamento economico del lavoratore a tempo parziale, condizioni più favorevoli di quelle scaturenti dalla semplice e meccanica attuazione del principio di proporzionalità; peraltro, sia l'istituzione di una voce retributiva mirante a remunerare la sola qualità della prestazione sia la deroga convenzionale "in melius" per i lavoratori a tempo parziale, in quanto eccezioni alla regola generale, non si presumono, ma debbono ricavarsi univocamente dal contratto collettivo (o individuale), la cui interpretazione (ove si tratti di contratto collettivo di diritto comune) è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha cassato la impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che l'indennità professionale annua, prevista dall'art. 63 del C.C.N.L. 9novembre 1987 per il personale non medico dell'area sanitaria privata, spettasse ai lavoratori assunti a tempo parziale nello stesso importo stabilito per i lavoratori a tempo pieno, riguardo ai quali soltanto l'indennità stessa era stata prevista).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Contr. Coll. 09/11/1987 num. 16, Contr. Coll. 09/11/1987 num. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)