Sez. 1, Sentenza n. 11275 del 08/10/1999 (Rv. 530524 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | USL - Soppressione - Istituzione delle ASL - Legittimazione passiva - Controversia relativa agli oneri di manutenzione di beni di proprietà ASL - Legittimazione ASL - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Nelle controversie che non hanno ad oggetto rapporti obbligatori di cui erano parti le soppresse USL - nei quali è succeduta la Regione d'appartenenza della USL medesima - bensì l'accertamento del soggetto tenuto agli oneri di manutenzione di immobili, la cui gestione è passata prima dagli ospedali alle USL e poi da queste alle ASL, sussiste la legittimazione sostanziale e processuale della ASL (nella specie, la Scuola Infermieri della C.R.I. aveva agito per l'accertamento negativo di un credito della USL 75/1 di Milano per rimborso spese di manutenzione dell'immobile - trasferito con gli altri beni USL alla ASL a seguito del D.P.G.R. Lombardia 22 dicembre 1997 n. 70765 - utilizzato dal 1988 al 1990 per attività scolastica, in forza di convenzione stipulata nel 1976 con enti ospedalieri estinti e che fissava come termine di efficacia l'emanazione della normativa regionale in materia avvenuta con la L.R. Lombardia n. 47 del 1979).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 25/08/1979 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)