Sez. 2, Sentenza n. 4847 del 19/05/1999 (Rv. 526397 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione - Istituzione delle ASL - Pregresse poste debitorie delle USL soppresse - Legittimazione sostanziale e processuale - Delle ASL - Esclusione - Delle "Gestioni a stralcio", poi "Gestioni liquidatorie" - Sussistenza - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e delle leggi n. 724 del 1994 e 549 del 1995, le nuove aziende (ASL) non sono subentrate nei rapporti obbligatori dei quali erano parti le USL, essendo stati trasferiti i debiti alle Regioni. A seguito, poi, della costituzione delle cosiddette "gestioni a stralcio" si è distinta l'attività d'accertamento delle obbligazioni degli enti soppressi da quella delle aziende di nuova istituzione, e con la successiva trasformazione (con legge n. 549 del 1995) di queste Gestioni in quelle "liquidatorie", le Regioni hanno attribuito le funzioni di Commissari liquidatori ai Direttori generali delle ASL, i quali, tra l'altro, amministrano e liquidano le situazioni debitorie delle USL esistenti alla data del 13 dicembre 1994. E, fino a quando non si disporrà con un provvedimento specifico l'estinzione delle Gestioni liquidatorie (già "gestioni a stralcio"), la legittimazione processuale spetterà soltanto ad esse, perché, pur essendo prive di personalità giuridica, hanno un'autonomia funzionale, amministrativa e contabile e una propria capacità processuale, sia pure limitata alla gestione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 28/12/1995 num. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)